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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze sul Responsabile dei Lavori (Committente Lavori in caso di mancata nomina del R.L.)
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 27615 del 25 giugno 2014
Anche se l'infortunato ha la qualifica di Preposto si varrebbe a porre a carico dello stesso una concorrente posizione
di garanzia nei confronti degli altri lavoratori ad esso sottordinati, ma di certo non anche a sollevare il datore di lavoro dai propri obblighi
"Premesso che, nella specie, siccome pacificamente emergente dagli atti, il ...omissis...
rivestiva la duplice qualità di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione dei lavori nel cantiere, e di responsabile dei lavori per conto del committente,
giova rammentare che da tali incarichi discendevano a suo carico (tra altri non specificamente rilevanti nella specie) gli obblighi di:
- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 4);
- coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento
delle attività all'interno del cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi (art. 5);
- attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3;
- determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza (art. 3, comma 1);
- valutare i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), ossia, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all'art. 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione), nonchè il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato 2 al documento U.E. 260/5/93 (art. 3, comma 2);
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (comma 8).
Infine, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, costituisce chiaramente il responsabile dei lavori quale garante dell'effettività dell'opera di coordinamento
posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione.
Orbene, non può dubitarsi che una tale congerie di doveri imposti dalle norme menzionate (ora trasposte in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro
di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e del responsabile dei lavori, incarichi legittimamente affidati dal committente
alla stessa persona, configuri a carico di questa una posizione di garanzia tutt'altro che formale e limitata alla astratta previsione dei presidi e delle procedure
di sicurezza da osservare, ma ben più costante e attenta, dovendosi la stessa, in particolare, spingersi alla verifica della corretta e concreta osservanza delle
disposizioni contenute nel piano di sicurezza e adeguarsi al procedere dei lavori.
Proprio in ragione di tale concezione degli obblighi di controllo, ispirata a criteri di effettività e adeguamento al procedere dei lavori, non può fondatamente
sostenersi che l'insorgenza in concreto di tali obblighi presupponesse il materiale avvio della fase lavorativa che prevedeva la rimozione dell'argano, non
potendo dubitarsi che tra tali obblighi rientrasse anche quello di adeguare il piano di sicurezza e la verifica della sua concreta attuazione al prevedibile evolversi
delle attività lavorative.
Non può, dunque, in tal senso ritenersi che la mera verifica, il venerdì che precedette il tragico incidente, che il ballatoio fosse ancora tenuto in sicurezza per la
presenza dell'argano, valga ad assolvere i ben più penetranti obblighi gravanti sul coordinatore e sul responsabile dei lavori e, per converso, quanto poi accaduto il lunedì
successivo possa ritenersi quale "accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori e da una iniziativa del lavoratore", non potendosi al contrario
dubitare - e non essendo da alcuno contestato - che il lunedì successivo proprio a quella fase dei lavori si sarebbe dovuto passare.
E' del resto espressamente evidenziato nella sentenza d'appello (senza che sul punto sia sorta contestazione di sorta) - in base all'istruzione raccolta - che, il giorno
dell'infortunio, si sarebbe dovuto procedere all'intonacatura del solaio del più alto vano al pianoterra (quello sul quale si affacciava il ballatoio prima descritto),
per raggiungere il quale era previsto il completamento del ponteggio già in parte allestito.
Ciò rende palesi la superficialità e l'inadeguatezza della verifica compiuta dal ...omissis(CSE)..., ancorchè fino al venerdì precedente l'incidente, tanto
più alla luce di quanto pure evidenziato nella sentenza di primo grado (la cui motivazione come noto integra quella della sentenza impugnata, per il principio
della c.d. doppia conforme) circa "le numerose violazioni riscontrate (mancanza di segnaletica, ponteggio irregolare, assenza di dotazioni ed opere provvisionali)",
per le quali gli imputati hanno successivamente effettuato il pagamento delle relative sanzioni previste dal D.Lgs. n. 494 del 1996, con conseguente estinzione
dei relativi reati, la conseguente prevedibile - se non già nota - scarsa attenzione delle regole di sicurezza dello stesso ...omissis(lavoratore deceduto)... e, soprattutto,
circa la mancata certa individuazione sui luoghi dell'aggancio che avrebbe dovuto consentire di ancorare adeguatamente l'imbracatura
(v. sentenza di primo grado, pag. 7), nonchè delle stesse cinture di sicurezza: circostanza, quest'ultima, in particolare, che rende ancor più inconsistente se
possibile la difesa di entrambi gli imputati facente leva sul mero formale rilievo che tali cinture erano state acquistate ed erano a disposizione dei lavoratori, non potendosi
certamente considerare rispettosa del piano di sicurezza una situazione in cui, come nella specie, lungi dall'essere approntate sul luogo di lavoro e immediatamente operative
in vista dei prevedibili lavori da compiere, le cinture di sicurezza siano custodite in un magazzino distante oltre un chilometro.
In tal senso, del resto, questa S.C. ha avuto più volte occasione di affermare il principio secondo cui in tema di infortuni sul lavoro - in virtù della previsione di cui
al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, come sostituito dal D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 6, - il committente ed il responsabile dei lavori devono verificare l'adempimento
da parte dei coordinatori degli obblighi di assicurare e di verificare il rispetto, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute
nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè la corretta applicazione delle procedure di lavoro. Ne consegue che al committente ed al responsabile dei lavori non è
attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l'esecuzione di controlli sostanziali ed
incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i
coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia.
(Sez. 4, n. 14407 del 07/12/2011 - dep. 16/04/2012, P.G. e P.C. in proc. Bergamelli, Rv. 253294: nella fattispecie la S.C. ha escluso che le verifiche di cui all'art. 4
D.Lgs. n. 496 del 1996 hanno carattere formale, affermando che la mancata esecuzione dell'analisi dei rischi e l'omessa previsione di misure di sicurezza per
l'esecuzione dei lavori incidono sulla posizione del committente - e, quindi, ove sia previsto in sua vece, del responsabile dei lavori - in relazione sia alla
scelta dei tecnici incaricati della redazione del piano, sia agli obblighi allo stesso imposti di accertare che detti tecnici si fossero adeguatamente fatti carico
dei temi della prevenzione, della sicurezza e della tutela della salute del lavoratore; in senso conforme vds. anche Sez. 4, n. 46839 del 02/11/2011 - dep. 19/12/2011,
Medi e altri, Rv. 252143, secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, il responsabile dei lavori edili, in virtù del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, nel
testo risultante a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 528 del 1999, art. 6, è tenuto a svolgere una funzione di supercontrollo, verificando che i
coordinatori adempiano agli obblighi su di essi gravanti, ed in particolare non solo deve assicurare ma anche verificare l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonchè la corretta applicazione delle procedure di lavoro";
ed ancora Sez. 4, n. 46820 del 26/10/2011 - dep. 19/12/2011, Di Gloria ed altri, Rv. 252139, secondo cui "in tema di infortuni sul lavoro, l'obbligo dei titolari della posizione
di garanzia comprende non solo l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza,
ma anche la loro effettiva predisposizione, nonchè il controllo continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano
trascurate o disapplicate, e il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione; il coordinatore
per l'esecuzione dei lavori deve verificare, attraverso una attenta e costante opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere
(nella specie l'utilizzo di un ascensore non ancora collaudato ed in corso di installazione)"; Sez. 4, n. 32142 del 14/06/2011 - dep. 17/08/2011, Goggi, Rv. 251177, secondo
cui "il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma deve
anche vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza; nella fattispecie si contestava all'imputato, nella suddetta qualità, di avere omesso
di vigilare - non essendo assiduamente presente in loco - sulla corretta applicazione delle prescrizioni del piano di sicurezza dallo stesso redatto: la Corte, pur non
configurando un obbligo di presenza continuativa in cantiere, ha ritenuto che l'imputato, nel corso delle periodiche visite, avrebbe dovuto informarsi scrupolosamente
sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza, che erano risultate in concreto non approntate")."
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