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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 28808 del 5 luglio 2013
Il CSE è
tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante
opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere
in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori
«... secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prevenzione
antinfortunistica, al coordinatore per la sicurezza dei lavori non è assegnato esclusivamente il compito
di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di
vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla
scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori (Cass., Sez.
4, n. 27442/2008, Rv. 240961; Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, Rv. 251177), spettando al ridetto coordinatore
dei lavori la titolarità di un'autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli obblighi specificamente
individuati dalla legge, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche
(Cass., Sez. 4, n. 38002/2008, Rv. 241217; Cass., Sez. 4, n. 18472/2008, Rv. 240393), e comprende, non solo
l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte e la necessità di adottare
tutte le opportune misure di sicurezza, ma anche la loro effettiva predisposizione, nonchè il controllo
continuo ed effettivo sulla concreta osservanza delle misure predisposte al fine di evitare che esse siano
trascurate o disapplicate, nonchè, infine, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza,
degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione (Cass., Sez. 4, n. 46820/2011, Rv. 252139).
Il coordinatore per la sicurezza dei lavori è dunque tenuto a verificare, attraverso un'attenta e costante
opera di vigilanza, l'eventuale sussistenza di obiettive situazioni di pericolo nel cantiere (Cass., Sez.
4, n. 46820/2011, ult. cit.), e tanto, in relazione a ciascuna fase dello sviluppo dei lavori in corso di
esecuzione (Cass., Sez. 4, n. 32142/2011, cit.).»
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