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Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro

Costr Cassazione Sezioni Unite, n. 6168 del 21 maggio 1988 - Iori

obbligo del datore di lavoro di accertare e vigilare che il dipendente faccia uso delle idonee misure protettive, il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore e attivarsi e controllare sino alla pedanteria

La Cassazione ribadisce che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “l’obbligo di adottare le misure idonee e necessarie alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, quando si tratti di società di persone e non risulti l’espressa delega a persona di particolare competenza nel settore della sicurezza, incombe su ciascun socio”. Inoltre la suprema Corte ha ribadito che “le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire la insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione ma anche in riferimento a quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Ne consegue, pertanto, che il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso“ pertanto “in tema di sicurezza antinfortunistica il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle”. La corte evidenzia anche che “il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro“.