Make Safety
C.T.S.
comitato tecnico sicurezza
Protocolli
Istituzionali
sito a cura di Renzo Rivalta ingegnere RSPP - © Copyright 2012-2020 Make Safety - All rights reserved
logo CTS
Corsi CTS

menu di Cassazione Tematica

sito a cura di Renzo Rivalta

ingegnere RSPP


Il materiale é fornito a solo scopo didattico

Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 38428 del 22 novembre 2006

Principio di effettività - Datore di Lavoro di fatto - pur in assenza delle qualifiche di amministratore unico della ditta, veniva indicato dai testi quale soggetto che dava le direttive ai dipendenti e che di fatto si comportava quale effettivo titolare dell’azienda

“... Secondo l’accusa, il ...omissis..., nella qualità di amministratore unico della cartiera di Francavilla Sicilia, avendo omesso di adottare, secondo il disposto dell’articolo 11 del Dpr 574/55, le opportune precauzioni a riguardo delle modalità di prelevamento e accatastamento della carta, aveva causato la morte per schiacciamento di ...omissis..., dipendente della cartiera, travolto dalla caduta di una balla di carta, del peso di circa 600 chilogrammi, mentre era intento a prelevare detta carta servendosi di un “muletto”.”

“La corte territoriale, nel confermare, in punto di responsabilità, la sentenza di primo grado, ha, anzitutto, disatteso la tesi difensiva secondo la quale l’imputato aveva, all’interno dell’azienda, solo compiti amministrativi che non lo rendevano destinatario delle norme antinfortunistiche.”

“Essa ha sostenuto, invero, che la posizione dell’imputato, di amministratore unico dell’azienda e di soggetto che concretamente impartiva disposizioni ai lavoratori ed organizzava l’attività aziendale, consentiva di indicarlo quale titolare della posizione di garanzia all’interno dell’azienda e dunque di responsabile dell’incolumità dei lavoratori.”

“Per il resto, i giudici dell’impugnazione hanno rilevato come l’incidente fosse stato causato da colpa esclusiva dell’imputato, responsabile di un sistema di lavoro del tutto errato che prevedeva, da un lato, il confuso accatastamento di pesanti balle senza che si provvedesse alloro ancoraggio per garantirne la stabilità, dall’altro il prelievo delle stesse attraverso un sistema del tutto inadeguato ed in condizioni ambientali particolarmente precarie posto che gli addetti erano costretti a transitare, con grave rischio per la loro incolumità, lungo gli stretti passaggi lasciati liberi dalle cataste di carta, ammucchiate all’interno di un locale privo di luce sufficiente, nelle ore notturne, e dal pavimento sdrucciolevole per la presenza di fango.”

“...”

“Avverso tale sentenza ricorre, dunque, il ...omissis... che deduce: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli articoli 40, 43, 113 Cp e 11 Dpr 547/55, mancanza o contraddittorietà della motivazione, travisamento delle risultanze processuali.”

“Sotto un primo profilo rileva il ricorrente che erroneamente la corte territoriale lo ha ritenuto responsabile della morte del Raiti, in quanto soggetto che, di fatto, provvedeva all’organizzazione del lavoro aziendale e ad impartire le direttive ai dipendenti.”

“I giudici dell’impugnazione sarebbero, anzitutto, incorsi in errore nel qualificare la posizione dell’imputato che non era di amministratore unico dell’azienda, come erroneamente si sostiene nella sentenza impugnata (peraltro in contrasto con lo stesso capo d’imputazione che tale qualifica attribuisce ad altri e che indica l’odierno ricorrente quale semplice “dirigente”).”

“L’errore, sostiene ancora il ricorrente, avrebbe indotto i giudici del merito a non approfondire con attenzione il tema dei compiti ricoperti dall’imputato ed a travisare le emergenze processuali, poiché nessuno dei testi indicati nella sentenza avrebbe mai affermato, come si legge nel documento impugnato, che era il ...omissis... a provvedere all’organizzazione aziendale ed a comportarsi come il vero titolare dell’azienda. Sotto il profilo del vizio di motivazione il ricorrente deduce l’illogicità dell’iter argomentativi seguito dai giudici del merito in ordine alla condotta omissiva indicata quale antecedente causale dell’evento. In realtà, si sostiene nel ricorso, non sarebbe stata la mancata osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche dettate dall’articolo 11 del citato Dpr a determinare l’evento, essendo stato accertato che le cataste erano stabili e che solo l’azione deliberata di chi manovrava il muletto sollevatore avrebbe potuto provocare la caduta delle balle di carta. Nel caso di specie, era stato accertato, attraverso l’esame dell’unico teste presente ai fatti, che la caduta non era stata accidentale, né determinata dal mancato ancoraggio al muro delle balle, bensì provocata da una manovra abnorme dell’operatore del muletto, cioè della vittima, che aveva volontariamente abbattuto la catasta per imbracare più facilmente le singole balle, ed alla cui anomala condotta, quindi, dovevano attribuirsi l’incidente e le sue gravi conseguenze.”

“b) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione alla misura della pena inflitta ed al disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sotto tale profilo il ricorrente rileva la mancata indicazione dei criteri seguiti per l’individuazione della pena e delle ragioni che hanno determinato il diniego delle invocate circostanze attenuanti.”

“Conclude, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. Con note d’udienza il ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni e richieste.”

“Il ricorso è infondato.”

“Certamente insussistente è il vizio di motivazione, che viene dedotto con riguardo, da un lato, all’errata indicazione del ricorrente, da parte dei giudici del merito, quale amministratore unico dell’azienda alle cui dipendenze lavorava il ...omissis...(lavoratore vittima), dall’altro, all’errata interpretazione delle dichiarazioni rese dai testi ...omissis... (teste 1) e ...omissis... (teste 2).”

“In realtà, quanto il primo dei due profili censurati, occorre rilevare che se è vero che la corte d’appello ha erroneamente indicato il ...omissis...(imputato ricorrente) quale amministratore unico dell’azienda, di cui è titolare ed amministratore la moglie del ricorrente, è altresì vero che la responsabilità di costui è stata dalla stessa corte rilevata in vista delle mansioni dirigenziali dallo stesso in concreto ricoperte ed esercitate all’interno della stessa azienda, secondo quanto emerso dalle acquisizioni probatorie in atti. In particolare, nella sentenza impugnata si richiamano espressamente le dichiarazioni dei testi ...omissis... (teste 1) e ...omissis... (teste 2) che hanno indicato l’imputato come il soggetto che dava le direttive ai dipendenti e che di fatto si comportava quale effettivo titolare dell’azienda.”

“Del tutto adeguata e coerente rispetto a tali acquisizioni si presenta, quindi, la motivazione della sentenza impugnata, malgrado l’errata formale qualifica attribuita all’imputato. Con riguardo al secondo profilo di censura, rilevato che solo nei motivi di ricorso l’imputato ha contestato l’interpretazione fornita dai giudici del merito delle dichiarazioni dei testi ...omissis... (teste 1) e ...omissis... (teste 2), del quale ultimo si contesta persino l’identificazione, e sorvolando circa l’ammissibilità della censura, anche perché relativa ad una diversa interpretazione di elementi probatori adeguatamente e coerentemente valutati dal giudice del merito, occorre rilevare la totale inconsistenza dei rilievi mossi dal ricorrente. Invero, costui, in definitiva, nel contestare l’interpretazione delle dichiarazioni dei predetti testi, si limita ad adombrare l’ipotesi, senza tuttavia darne contezza, che il ...omissis...(imputato) al quale il ...omissis...(teste 2) si riferiva era persona diversa dall’odierno ricorrente e che il ...omissis...(teste 1) lavorava, prima di essere licenziato, presso altra cartiera di proprietà della moglie dell’imputato, quasi che tali circostanze, ove anche veritiere, potessero autorizzare il dubbio circa la veridicità di quanto dai testi sostenuto.”

“Ugualmente inesistenti sono i vizi di violazione di legge e di motivazione dedotti con riguardo all’individuazione della condotta colposa attribuita al ricorrente. In realtà, la corte territoriale ha chiaramente e coerentemente sostenuto, sulla scorta delle emergenze processuali, che profili di responsabilità a carico dell’imputato dovevano riscontrarsi nel non essersi egli accertato che le operazioni di accatastamento e di prelievo delle balle di carta, ciascuna del peso di alcune centinaia di chilogrammi, fossero eseguite nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in condizioni di totale sicurezza per i lavoratori. In particolare, la stessa corte ha sostenuto che se era pur vero che non erano emerse carenze nelle protezioni antinfortunistiche in dotazione ai lavoratori, era tuttavia altrettanto vero che l’ambiente ed il sistema di lavoro della cartiera non era rispettoso delle norme antinfortunistiche, in particolare dell’articolo 11 del Dpr 547/55; in ragione di ciò, l’uno e l’altro si presentavano fortemente a rischio sia per l’instabilità delle pesanti ed ingombranti balle di carta accumulate l’una sull’altra in numero di tre o quattro, e persino cinque, senza essere fissate al muro, in locali talvolta male illuminati ed inadeguati, sia per il sistema di accatastamento e prelevamento delle stesse, che non garantiva l’incolumità dei lavoratori.”

“D’altra parte, corretta si presenta la decisione impugnata anche laddove esclude qualsiasi ipotesi di concorso della vittima nella produzione dell’evento, posto che la manovra dallo stesso eseguita per il prelievo della carta rientrava, secondo quanto accertato dai giudici del merito, nel normale sistema operativo previsto per le operazioni di trasporto, cioè nell’ordinaria esecuzione delle mansioni normalmente svolte dal cartellista in tali occasioni.”

“I giudici del merito, d’altra parte, hanno anche preso in esame la tesi, avanzata dal ricorrente, secondo cui la stessa vittima aveva posto in essere una manovra azzardata a causa della quale si sarebbe verificato il mortale infortunio, e ne hanno segnalato l’inconsistenza, avendo accertato che il ...omissis... (lavoratore vittima) non si era in alcun modo discostato dagli ordinari metodi lavorativi generalmente seguiti nell’azienda, di guisa che la caduta della pesante balla di carta che aveva travolto il lavoratore era dovuta all’inosservanza, da parte dell’azienda, delle norme antinfortunistiche ed al sistema lavorativo che non aveva adeguatamente affrontato i delicati temi della sicurezza dei lavoratori.”

“...”