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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro
Cass. Pen. Sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6280
doveri di controllo del datore di lavoro e dei soci della società, obbligo di fornire macchinari sicuri,
il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei lavoratori, il datore di lavoro deve disporre
affinché siano usati i DPI, il lavoratore può essere considerato responsabile solo se ha un comportamento abnorme. eccezionale
od imprevedibile.
“nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l’igiene e la sicurezza del lavoro gravano
su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione” e precisa che “la delega di gestione, in proposito conferita ad
uno o più amministratori, se specifica e comprensiva di poteri di deliberazione e spesa, può solo ridurre la portata della
posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del Consiglio, ma non escluderla interamente, poichè non possono
comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento, soprattutto
nel caso di mancato esercizio della delega.”
“Quanto al secondo motivo, incensurabile è l'apprezzamento del giudicante che non ha attribuito rilievo esimente
della responsabilità degli imputati alla tesi difensiva che già al momento della consegna il carrello era privo
dei dispositivi di sicurezza di arresto delle forche.
Sul punto, si rileva, innanzitutto, in fatto, che tale circostanza - asserita dalla difesa degli imputati - è
rimasta peraltro non solo indimostrata, ma anche contraddetta dalla pronuncia di assoluzione del legale
rappresentante della società tornitrice del carrello e dell'assistenza tecnica.”
“Ciò che rileva, comunque, assorbentemente, ai fini della configurabilità della responsabilità
del datore di lavoro, è che tra i compiti di prevenzione del datore di lavoro è anche quello di dotare
il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (v., ex pluribus, Sez. 4^, 10 novembre 2005, Minesso).”
“In altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore
scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto
appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge
in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più
sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura (per riferimenti, Sez. 4^, 26 aprile 2000, Mantero ed altri).”
“Trattasi di affermazioni, pienamente condivisibili, che poggiano sul disposto dell'art. 2087 c.c. secondo
cui l'imprenditore, al di là di ogni formalismo, è comunque tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa quelle
misure che, sostanzialmente ed in concreto, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.”
“Si è in presenza, infatti, di una disposizione, utilmente qui richiamabile, che costituisce "norma di chiusura"
rispetto alle disposizioni della legislazione antinfortunistica, comportando a carico del datore di lavoro precisi
obblighi di garanzia e di protezione dell'incolumità dei propri lavoratori e della stessa incolumità pubblica:
obblighi che rendono esigibile, da parte del datore di lavoro, il dovere di impedire, mediante adeguato controllo
e la predisposizione di ogni strumento a ciò necessario, che il bene o l'attività, sorgente di pericoli e
rientrante nella sfera della sua signoria, possa provocare danni a chiunque ne venga a contatto, anche
occasionalmente (v. Sez. 4^, 13 giugno 2000, Forti; Sez. 4^, 12 gennaio 2005, Cuccù, secondo cui il datore
di lavoro deve attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando
anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo
i rischi connessi all'attività lavorativa: tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche,
appunto, più generalmente, al disposto dell'art. 2087 c.c., in forza del quale il datore di lavoro è comunque
costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro,
con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi all'obbligo di tutela, l'evento lesivo correttamente gli
viene imputato in forza del meccanismo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2).”
“In questa prospettiva, correttamente si è esclusa valenza esimente al fatto - oltretutto indimostrato -
che il carrello fosse stato consegnato privo dei dispositivi di fermo, trattandosi di circostanza ex se non tale da
elidere il suindicato obbligo cautelare del datore di lavoro.”
“Mentre eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante o fornitore (qui, comunque esclusi)
non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore.”
“Questo, del resto, in linea con la pacifica affermazione secondo cui è configurabile la
responsabilità del datore di lavoro il quale introduce nell'azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina
- che per vizi di costruzione possa essere fonte di danno per le persone - senza avere appositamente accertato che il
costruttore, e l'eventuale diverso venditore, abbia sottoposto la stessa macchina a tutti i controlli rilevanti per
accertarne la resistenza e l'idoneità all'uso, non valendo ad escludere la propria responsabilità la mera dichiarazione
di avere fatto affidamento sull'osservanza da parte del costruttore delle regole della migliore tecnica
(v. sul punto, Sez. 4^, 3 luglio 2002, Del Bianco Barbacucchia).”
“Infondato è anche il terzo motivo, laddove si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato
un addebito colposo a carico degli imputati per non avere preteso l'uso delle scarpe antinfortunistiche da parte del
lavoratore, nonostante fosse stato dimostrato un richiamo, con nota scritta, rivolto in tal senso al lavoratore.”
“La pronuncia è in linea con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Sez. 4^, 10
febbraio 2005, Kapelj), secondo la quale in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di
lavoro (e questo vale anche per chi, delegato formalmente o di fatto, da questi con compiti di direzione e controllo)
è articolato, comprendendo, tra l'altro, l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi a determinati lavori,
la necessità di adottare le previste misure di sicurezza, la predisposizione di queste, ed anche il controllo
continuo, congruo ed effettivo, nel sorvegliare e quindi accertare che quelle misure vengano, in concreto,
osservate, non pretermesse per contraria prassi disapplicativa, e, in tale contesto, che vengano concretamente
utilizzati gli strumenti adeguati, in termini di sicurezza, al lavoro da svolgere, controllando anche le modalità
concrete del processo di lavorazione.”
“Il datore di lavoro, quindi, non esaurisce il proprio compito nell'approntare i mezzi occorrenti all'attuazione
delle misure di sicurezza e nel disporre che vengano usati, ma su di lui incombe anche l'obbligo di accertarsi che
quelle misure vengano osservate e che quegli strumenti vengano utilizzati.”
“L'obbligo del datore di lavoro (e soggetti assimilati) ad informare e istruire i lavoratori dei rischi specifici
cui sono esposti discende, del resto, dall'inequivoca disciplina di settore (cfr. il combinato disposto del
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, e del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, artt. 37 e 38).”
“La Corte di appello ha pertanto fatto corretta applicazione di tale principio quando ha escluso efficacia
esimente della responsabilità dei prevenuti alla lettera inviata allo S. in data 10.5.2000, contenente un richiamo
all'uso delle scarpe antinfortunistiche, messegli a disposizione.”
“Le stesse argomentazioni sono utilizzabili per smentire la fondatezza dell'altre profilo di censura,
prospettato sul rilievo del comportamento colposo dell'infortunato, che era venuto meno all'obbligo previsto
dalla L. n. 626 del 1994, art. 39, comma 2, di utilizzare le attrezzature messe a sua disposizione.”
“In proposito, ineccepibili sono le argomentazioni del giudicante il quale, pur preso atto dell'imprudenza
del lavoratore, ne ha escluso la rilevanza per escludere la responsabilità degli imputati.”
“Sul punto, la Corte di appello ha fatto applicazione del principio, assolutamente non controverso,
in forza del quale, poichè le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore anche in
ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza ed imperizia, la responsabilità del datore
di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione può essere esclusa,
per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore che presenti i caratteri
dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise
direttive organizzative ricevute, che sia del tutto imprevedibile o inopinabile. Peraltro, in ogni
caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di
prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può
essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento,
quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate,
sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (cfr., di recente, ex pluribus,
Sez. 4^, 22 gennaio 2007, Pedone ed altri). E' l'ipotesi che qui interessa, ove si ponga attenzione che
correttamente il giudicante, con apprezzamento del resto incensurabile in fatto, ha posto in evidenza come
il comportamento posto in essere dal lavoratore, pur imprudente, non presentava nessuno dei caratteri di
eccezionalità o imprevedibilità, ai fini della pretesa interruzione del nesso causale.”
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