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Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 4106 del 3 febbraio 2011

Non risulta necessaria la prova rigorosa della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento ... distinzione fra datore di lavoro in senso giusvaloristico dal datore di lavoro in senso prevenzionale ... caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l'effettivo potere di organizzazione

... non risulta pertanto necessaria la prova rigorosa della sussistenza di una delega al direttore dello stabilimento. Il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, lett. b), 1 periodo, così come modificato dal D.Lgs. n. 242 del 1996, considera datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, quale definita dalla lett. i) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa". Con l'avverbio "comunque" il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale. Quindi, in virtù della modifica operata dal D.Lgs. n. 242 del 1996, nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l'effettivo potere di organizzazione dell'azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest'ultimo che dovranno attribuirsi le connesse responsabilità prevenzionali. Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, pertanto, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 4, Sent. n. 49819 del 5.12.2003) il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. E evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui ascrivibili. Pertanto, nella fattispecie di cui è processo, il direttore dello stabilimento ...omissis..., rientrando l'intervento sulla scala nel suo potere di spesa e nell'autonomia di cui disponeva, era autonomamente onerato a titolo originario e non già per delega del legale rappresentante della ...omissis...