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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 43814 del 12 novembre 2012
Il datore di lavoro dell’impresa
appaltatrice ha l’obbligo di adottare sul luogo di lavoro
(anche se il luogo di lavoro è nella giuridica disponibilità del committente)
tutte le misure di sicurezza a tutela dei lavoratori.
La Corte di Appello di ... omissis ... ha infatti evidenziato che la … omissis …, di cui il … omissis …. era direttore tecnico e la … omissis … amministratore unico,
aveva avuto dalla … omissis …. l'incarico di provvedere alla compartimentazione, mediante il montaggio di pannelli fonoassorbenti del capannone di cui è processo.
La … omissis … pertanto, essendo impresa appaltatrice, nel momento in cui si apprestava ad espletare l’opera commisionatale, anche se solo per effettuare delle misure
propedeutiche al montaggio dei pannelli, aveva l'obbligo di adottare sul luogo di lavoro tutte le misure di sicurezza imposte dalla legge a tutela dell'incolumità dei lavoratori,
obbligo che incombe al datore di lavoro e su quanti siano preposti alla direzione tecnica dell'azienda e che non può essere annullato da eventuali censure nei confronti di altre
società, quali la committente … omissis …, per la omessa segnalazione della situazione di pericolo. Sul punto è pacifica la giurisprudenza di questa Corte
(cfr, tra le altre, Cass., Sez.4, Sent. n.3563 del 18.01.2012, Rv.252672; Sez.4, Sent. n.37840 dell'1.07.2009, Rv.245275) secondo cui in tema
di prevenzione sugli infortuni sul lavoro c'è sempre la responsabilità dell'appaltatore, potendosi ravvisare anche quella del committente qualora l'evento
si ricolleghi causalmente ad una sua omissione colposa.
... segue ... Il datore di lavoro, in assenza di una delega valida non può addurre a sua discolpa l’incapacità tecnica
Correttamente infatti la sentenza impugnata ha ritenuto che, per escludere la responsabilità della … omissis … (amministratore unico n.d.r.),
sarebbe stato necessario da parte del titolare dell'impresa un atto di delega espresso ed inequivoco a persona qualificata e capace in materia di oneri e
sicurezza del lavoro, cosa che nella fattispecie che ci occupa non era avvenuta.
Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre, Cass., Sez.3, Sent. n.28358 del 4.07.2006, Rv.234949;
Cass., Sez.3, Sent. n.24478 del 23.05.2007, rv.236955) secondo cui, in tema di prevenzione infortuni, se il datore di lavoro è
una persona giuridica, destinatario delle norme è il legale rappresentante dell'ente imprenditore, quale persona fisica attraverso la
quale il soggetto collettivo agisce nel campo delle relazioni intersoggettive, così che la sua responsabilità penale, in assenza di valida
delega, è indipendente dallo svolgimento o meno di mansioni tecniche, attesa la sua qualità di preposto alla gestione societaria.
(Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che il legale rappresentante non può esimersi da responsabilità adducendo
una propria incapacità tecnica, in quanto tale condizione lo obbliga al conferimento a terzi dei compiti in materia antinfortunistica).
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