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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 43816 del 12 novembre 2012
La responsabilità dei soggetti
tenuti all’osservanza della normativa antinfortunistica può essere esclusa solo in caso
di comportamento abnorme del lavoratore nel caso in cui tale abnormità ha dato causa all’evento
Il giudice di legittimità ha più volte statuito che “la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa
antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poichè
l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa
unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa
all'evento”. Dovendosi, al riguardo, considerare abnorme il comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di
ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; con
la precisazione, però, che non può avere queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione
comunque rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitegli come nel caso di specie non può
essere messo in discussione (Cass. Sez. 4, sent. n. 23292 del 28/04/2011, Millo e altri, Rv. 250710).
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