Make Safety
C.T.S.
comitato tecnico sicurezza
Protocolli
Istituzionali
sito a cura di Renzo Rivalta ingegnere RSPP - © Copyright 2012-2020 Make Safety - All rights reserved
logo CTS
Corsi CTS

menu di Cassazione Tematica

sito a cura di Renzo Rivalta

ingegnere RSPP


Il materiale é fornito a solo scopo didattico

Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 26247 del 14 giugno 2013

La marcatura CE di una attrezzatura non esonera dalle responsabilità il datore di lavoro

Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass., Sez. 4, n. 37060/2008, Rv. 241020).
Più in particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento, e ciò a prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (Cass., Sez. 4, n. 6280/2007, Rv. 238959).
La responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale quindi a escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacchè questi è obbligato a eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina e ad adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori (Cass., Sez. 4, n. 2630/2006, Rv. 236012).
A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina) (Cass., Sez. 4, n. 1216/2005, Rv. 233175).
Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver riaffermato il principio della concorrente responsabilità del datore di lavoro con quello del produttore della macchina, ha correttamente sottolineato come i relativi obblighi di controllo cautelare (a fini di sicurezza), non potendo esaurirsi nella verifica una tantum della rispondenza del macchinario utilizzato agli standards di sicurezza, implicavano viceversa l'esercizio di un costante monitoraggio esteso all'integrità della macchina e al controllo continuo e costante del suo corretto funzionamento.
In relazione all'ipotesi infortunistica contestata al
(omissis nome datore lavoro, n.d.r.), la corte ha evidenziato come il datore di lavoro avesse messo a disposizione del lavoratore un macchinario privo dei necessari presìdi in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutatone in progress delle carenze di quel macchinario, anche attraverso un'adeguata azione manutentiva.
Sul punto, muovendo dalla deposizione resa dal teste
(omissis nome teste, n.d.r.) (con ciò stesso smentendo il preteso vizio di travisamento della prova nella forma contestata con il secondo motivo di ricorso proposto in questa sede), la corte perugina ha sottolineato come la manutenzione della pressa in esame non aveva mai avuto carattere di sistematicità, essendosi il datore di lavoro avvalso, a tal fine, della sola opera di un elettricista in modo saltuario e contingente ("all'occorrenza"), senza mai provvedere al controllo della scatola dei comandi.
Al riguardo, del tutto irrilevante appare, secondo la coerente argomentazione del giudice d'appello, l'invocata previsione, nelle istruzioni fornite dalla ditta produttrice, di controlli semestrali dell'impianto elettrico effettuati utilizzando un tester e controllando i teleruttori e i contatti nonchè pulendo con aria compressa il quadro, se sporco, non potendo ammettersi, da parte del datore di lavoro, un affidamento acritico sulle indicazioni del costruttore, essendo il datore di lavoro in proprio debitore della sicurezza dei lavoratori e dunque assumendo per intero l'obbligo di assicurazione delle condizioni permanenti di idoneità dei macchinali utilizzati.