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sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 26247 del 14 giugno 2013
La marcatura CE di una attrezzatura
non esonera dalle responsabilità il datore di lavoro
Secondo il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, il datore di lavoro, quale responsabile
della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari
utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza
sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del
costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità (Cass., Sez. 4, n. 37060/2008, Rv. 241020).
Più in particolare, il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque
anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri e idonei all'uso,
rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento, e ciò a
prescindere dall'eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante
o del fornitore dei macchinari stessi (Cass., Sez. 4, n. 6280/2007, Rv. 238959).
La responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza
delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale quindi a escludere
la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacchè questi è obbligato a eliminare le fonti
di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina e ad adottare nell'impresa tutti i più
moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori
(Cass., Sez. 4, n. 2630/2006, Rv. 236012).
A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, può farsi eccezione nella sola ipotesi
in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di
questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la
sussistenza con l'ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non
raggiungibile della macchina) (Cass., Sez. 4, n. 1216/2005, Rv. 233175).
Nel caso di specie, la corte territoriale, dopo aver riaffermato il principio della concorrente responsabilità
del datore di lavoro con quello del produttore della macchina, ha correttamente sottolineato come i relativi
obblighi di controllo cautelare (a fini di sicurezza), non potendo esaurirsi nella verifica una tantum della
rispondenza del macchinario utilizzato agli standards di sicurezza, implicavano viceversa l'esercizio di un
costante monitoraggio esteso all'integrità della macchina e al controllo continuo e costante del suo corretto
funzionamento.
In relazione all'ipotesi infortunistica contestata al (omissis nome datore lavoro, n.d.r.), la corte ha
evidenziato come il datore di lavoro avesse messo a disposizione del lavoratore un macchinario privo dei necessari
presìdi in conseguenza della non attenta verifica dei requisiti di legge e della mancata valutatone in progress
delle carenze di quel macchinario, anche attraverso un'adeguata azione manutentiva.
Sul punto, muovendo dalla deposizione resa dal teste (omissis nome teste, n.d.r.) (con ciò stesso smentendo
il preteso vizio di travisamento della prova nella forma contestata con il secondo motivo di ricorso proposto in
questa sede), la corte perugina ha sottolineato come la manutenzione della pressa in esame non aveva mai avuto
carattere di sistematicità, essendosi il datore di lavoro avvalso, a tal fine, della sola opera di un elettricista
in modo saltuario e contingente ("all'occorrenza"), senza mai provvedere al controllo della scatola dei comandi.
Al riguardo, del tutto irrilevante appare, secondo la coerente argomentazione del giudice d'appello, l'invocata
previsione, nelle istruzioni fornite dalla ditta produttrice, di controlli semestrali dell'impianto elettrico effettuati
utilizzando un tester e controllando i teleruttori e i contatti nonchè pulendo con aria compressa il quadro, se
sporco, non potendo ammettersi, da parte del datore di lavoro, un affidamento acritico sulle indicazioni del costruttore,
essendo il datore di lavoro in proprio debitore della sicurezza dei lavoratori e dunque assumendo per intero l'obbligo
di assicurazione delle condizioni permanenti di idoneità dei macchinali utilizzati.
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