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Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 27779 del 25 giugno 2013

Il datore di lavoro ha l'obbligo di formazione, e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni

E' stato opportunamente messo in rilievo che l'infortunato, assunto solo da pochi giorni, come testimoniato dalla visita medica - ma la situazione non sarebbe diversa anche ove il lavoratore fosse stato occupato da più lungo tempo - non aveva ricevuto nessuna formazione da parte del datore di lavoro, come dimostrato dalla mancata frequenza di appositi corsi di formazione, né aveva ricevuto istruzioni circa le modalità di svolgimento del lavoro di disarmo delle casseformi ed in particolare circa l'impiego del frullino, essendo i dipendenti semplicemente lasciati a sé stessi, tanto che, poiché l'unica gru presente nel cantiere era in quel momento utilizzata da un collega di lavoro; (omissis nome dipendente infortunato, n.d.r.) aveva deciso di farne a meno e procedeva a tagliare il perno con il frullino senza avere imbragato la casseratura e senza essersi assicurato con dispositivi di sicurezza. La sentenza di primo grado ha opportunamente messo in luce, che si trattava di un'operazione assolutamente usuale, di routine, e che il lavoratore, proprio perché privo di una specifica informazione e formazione, ha sottovalutato il rischio della sua pericolosità e, per accelerare i tempi di lavorazione, ha proceduto senza le dovute cautele.
Ed ha altresì opportunamente chiarito che un tale comportamento del lavoratore non può ritenersi abnorme e pertanto interruttivo del nesso di causalità, ma è frutto della scarsa attenzione de datore di lavoro alla materia della sicurezza ed in particolare alla inosservanza del dovere di formazione del dipendente e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni.
Il comportamento dello
(omissis nome dipendente infortunato, n.d.r.), anche ammesso che sia stato imprudente, non elide il nesso di causalità. Esiste infatti in capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinari utilizzati ma anche di adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità.
In particolare secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 4^ 27.11.96 n. 952 m.u. 206990; sez. 4^ 3.6.2004 n. 40164, Giustiniani rv. 229564) è possibile definire abnorme il comportamento imprudente del lavoratore solo quando sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro, situazione di cui, per quanto sopra detto, si è esclusa la ricorrenza nel presente caso.