menu di
|
sito a cura di Renzo Rivalta
ingegnere RSPP
Il materiale é fornito a solo scopo didattico
Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro
Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 27779 del 25 giugno 2013
Il datore di lavoro ha l'obbligo di formazione, e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni
E' stato
opportunamente messo in rilievo che l'infortunato, assunto solo da pochi giorni, come testimoniato dalla visita medica
- ma la situazione non sarebbe diversa anche ove il lavoratore fosse stato occupato da più lungo tempo - non aveva
ricevuto nessuna formazione da parte del datore di lavoro, come dimostrato dalla mancata frequenza di appositi corsi
di formazione, né aveva ricevuto istruzioni circa le modalità di svolgimento del lavoro di disarmo delle casseformi
ed in particolare circa l'impiego del frullino, essendo i dipendenti semplicemente lasciati a sé stessi, tanto che,
poiché l'unica gru presente nel cantiere era in quel momento utilizzata da un collega di lavoro;
(omissis nome dipendente infortunato, n.d.r.)
aveva deciso di
farne a meno e procedeva a tagliare il perno con il frullino senza avere imbragato la casseratura e senza essersi
assicurato con dispositivi di sicurezza. La sentenza di primo grado ha opportunamente messo in luce, che si trattava
di un'operazione assolutamente usuale, di routine, e che il lavoratore, proprio perché privo di una specifica
informazione e formazione, ha sottovalutato il rischio della sua pericolosità e, per accelerare i tempi di lavorazione,
ha proceduto senza le dovute cautele.
Ed ha altresì opportunamente chiarito che un tale comportamento del lavoratore
non può ritenersi abnorme e pertanto interruttivo del nesso di causalità, ma è frutto della scarsa attenzione de
datore di lavoro alla materia della sicurezza ed in particolare alla inosservanza del dovere di formazione del
dipendente e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni.
Il comportamento dello
(omissis nome dipendente infortunato, n.d.r.), anche ammesso che sia stato imprudente, non elide il nesso di causalità.
Esiste infatti in
capo al datore di lavoro una posizione di garanzia che gli impone di apprestare tutti gli accorgimenti, i comportamenti
e le cautele necessari a garantire la massima protezione del bene protetto, la salute e l'incolumità del lavoratore
appunto, posizione che esclude che il datore di lavoro possa fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte
del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti che la
migliore tecnica consente per garantire la sicurezza degli impianti o macchinari utilizzati ma anche di adoperarsi
perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nel rispetto di quelle modalità.
In particolare secondo la pacifica
giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. 4^ 27.11.96 n. 952 m.u. 206990; sez. 4^ 3.6.2004 n. 40164, Giustiniani
rv. 229564) è possibile definire abnorme il comportamento imprudente del lavoratore solo quando sia stato posto in
essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al
di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito
in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte
del lavoratore nella esecuzione del lavoro, situazione di cui, per quanto sopra detto, si è esclusa la ricorrenza nel
presente caso.
|