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Sentenze Cassazione sul Datore di Lavoro

Costr Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 32137 del 21 luglio 2014

Il datore di lavoro - così come il delegato alla sicurezza dei lavoratori - in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, non può invocare l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori a meno che i comportamenti non siano abnormi. Non si può considerare abnorme il comportamento imprudente di un lavoratore nell'utilizzare una attrezzatura quando l'utilizzo di detta attrezzatura rientra nelle proprie mansioni.

“All'imputata, in qualità di delegata alla sicurezza della ditta ...omissis..., era stata originariamente contestata la condotta colposa consistita nella violazione dei tradizionali parametri della colpa generica, nonchè delle norme di colpa specifica partitamente richiamate nel capo d'imputazione, per avere la ...omissis... asseritamente omesso di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del trattorino elettrico (carrello elevatore) e segnatamente del relativo impianto frenante, nonchè per aver omesso di adottare un idoneo sistema di trattenuta del lavoratore a bordo del mezzo, sicchè l'inefficienza dei dispositivi di sicurezza avevano determinato il ribaltamento del trattorino a seguito della relativa perdita di controllo da parte del lavoratore (...omissis...) che lo conduceva affrontando una curva a forte pendenza, con la conseguente collisione del mezzo elettrico con il bordo del marciapiede: evento dal quale erano scaturite gravi lesioni a carico del lavoratore, consistite nel trauma da schiacciamento della gamba destra con ustioni chimiche (dovute alla fuoriuscita del liquido delle batterie del mezzo) e frattura composta del terzo medio perone. Su appello della parte civile, la corte d'appello di ...omissis..., con sentenza in data ...omissis..., in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta la responsabilità dell'imputata ai soli effetti della responsabilità civile (e ritenuto il concorso di colpa del lavoratore nella misura del 50%), ha condannato la S. al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separato giudizio. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, censurando il provvedimento della corte territoriale nella parte in cui ha irragionevolmente ascritto alla ...omissis... la responsabilità di aver consentito la circolazione del trattorino condotto dal lavoratore lungo tratti a forte pendenza (in corrispondenza di uno dei quali si era verificato il sinistro), laddove nessuna norma o istruzione del manuale di utilizzo dello stesso mezzo ne vietava l'utilizzo in tragitti in discesa o curvilinei. Sotto altro profilo, la ricorrente si duole dell'irragionevolezza della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ascrive alla responsabilità dell'imputata la mancata adozione dei presidi di sicurezza sul mezzo condotto dal lavoratore infortunato, idonei a scongiurare l'eventuale ribaltamento di detto mezzo o eventuali infortuni dovuti all'espulsione del conducente dal veicolo, tenuto conto che l'impossibilità del relativo ribaltamento era stata già accertata giudizialmente in sede tecnica, salvo il ricorso di situazioni di assoluta eccezionalità o di comportamenti assolutamente abnormi del conducente, come quello nella specie occorso con riguardo alla condotta del lavoratore infortunato.”

La corte ritiene il ricorso è infondato. Vediamo le ragioni.

“Con riguardo alle doglianze avanzate dalla ricorrente in relazione all'asserita determinante responsabilità del prestatore di lavoro nella causazione del fatto dannoso dallo stesso sofferto, osserva il collegio come la corte territoriale, con motivazione completa ed esauriente, immune da vizi d'indole logica o giuridica, abbia correttamente escluso il ricorso, nella specie, di un comportamento abnorme del prestatore di lavoro infortunato, atteso che l'evento lesivo in esame ebbe a verificarsi nel corso delle ordinarie mansioni cui il lavoratore era addetto, e che il ribaltamento del mezzo elettrico condotto da quest'ultimo, lungi dal costituire un'ipotesi del tutto eccezionale e imprevedibile, doveva ritenersi ex ante un'evenienza icto oculi pienamente compatibile con eventuali occorrenze connesse alle sue modalità d'uso, segnatamente in coincidenza con la conduzione di tale mezzo in corrispondenza di tratti a forte pendenza e curvilinei, come nella specie puntualmente avvenuto. Sul punto, è appena il caso di richiamare il consolidato insegnamento di questa corte di legittimità, ai sensi del quale, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro (o i soggetti titolari di equivalenti posizioni di garanzia), in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile (cfr., tra le molte, Cass., Sez.4, n. 37986/2012, Rv. 254365). Al riguardo, la circostanza che il lavoratore avesse imprudentemente, o in modo negligente, proceduto nella guida del mezzo in esame (spingendolo a velocità incompatibili, tanto con la conformazione del tratto di strada percorso, quanto con la natura e la destinazione del mezzo condotto), non vale a escludere la responsabilità dell'odierna imputata (quale delegata alla sicurezza dei lavoratori dipendenti della ditta cui la stessa era addetta), dovendo ritenersi ricompreso, entro l'ambito delle responsabilità della ...omissis..., l'obbligo di prevenire anche l'ipotesi di una condotta imprudente o negligente del lavoratore, al fine di scongiurare la verificazione delle prevedibili evenienze riconducibili a tutte le possibili modalità d'uso del mezzo elettrico oggetto d'esame. Proprio in tale prospettiva, i giudici di merito hanno correttamente sottolineato la praticabilità di soluzioni operative nella specie trascurate (benchè funzionali alla preservazione dell'integrità del lavoratore addetto alla macchina), come quella relativa alla ritenzione o al contenimento del lavoratore all'interno del mezzo in caso di ribaltamento (cinture di sicurezza o strutture di riparo laterale), ovvero destinate a impedire la fuoriuscita del liquido contenuto all'interno delle batterie (nella specie sovrastate da un coperchio non saldamente trattenuto da un idoneo sistema di chiusura), tenuto conto dei rischi connessi all'alloggiamento riservato al conducente all'interno del mezzo, conformato in guisa tale da costringere il lavoratore a rimanere libero e inadeguatamente assicurato al veicolo, privo di ripari laterali e a stretto contatto con le batterie di alimentazione del mezzo non adeguatamente ricoperte. Il datore di lavoro - così come il delegato alla sicurezza dei lavoratori - infatti, in quanto destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità quando il comportamento del dipendente, rientrante nelle mansioni che gli sono proprie, sia assolutamente abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia consistito in qualcosa di radicalmente e ontologicamente diverso dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell'esecuzione del lavoro (Cass., Sez. 4, n. 7267/2009, Rv. 246695). In tema, questa stessa corte ha avuto recentemente modo di sottolineare come l'errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro, il quale, per la sua posizione di garanzia, risponde dell'infortunio, sia a titolo di colpa diretta, per non aver negligentemente impedito l'evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio, che a titolo di colpa indiretta, per aver erroneamente invocato a sua discriminante la responsabilità altrui qualora le misure di prevenzione siano state inadeguate (Cass., Sez. 4, n. 16890/2012, Rv. 252544).”