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L'Azienda Sicura: Lezioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro a cura di Renzo Rivalta


ultimo aggiornamento delle lezioni: 25/10/2015

Lezione 29
Il Documento

Occorre una breve premessa per spiegare bene cosa si deve intendere per "documento". L'art. 17 del codice prevede fra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro quello della valutazione di tutti i rischi e della elaborazione del documento di cui all'articolo 28. L'articolo 28 specifica i contenuti del documento di cui all'articolo 17 fra i quali, oltre ad altre numerose indicazioni, deve essere presente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi con indicati i criteri adottati.

Il Codice prevede la definizione di "valutazione dei rischi" (Art. 2, comma 2, lett. q) come la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Alla luce della definizione di "valutazione dei rischi" l'elaborato conseguente "documento di valutazione dei rischi" non possiede tutti i contenuti previsti all'articolo 28. Ad esempio non conterrebbe l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, e nemmeno contiene l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento, così come invece previsto all'articolo 28.

In sostanza si vuole sottolineare che il "Documento" inteso all'articolo 28 come complesso di contenuti è diverso dal "Documento di valutazione dei Rischi" che è, per contro una sua parte sostanziale.

Tuttavia nel gergo comune e fra gli addetti ai lavori si usa fondere le due cose, nel senso che quando si parla di Documento di valutazione dei Rischi, in realtà si intende il complesso dei contenuti del documento di cui all'articolo 28 del Codice e non la relazione di valutazione dei rischi con l'individuazione dei criteri, dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione necessarie a mitigare quei rischi.

Detto ciò appare più chiaro didatticamente parlando, proprio per i contenuti che lo caratterizzano, denominare il "documento di cui all'articolo 28 del Codice" con il nome di "Documento di Salute e Sicurezza Aziendale" lasciando al termine "Documento di Valutazione dei rischi" il compito di rappresentare quel documento che contiene la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione.

La struttura del Documento di Salute e Sicurezza Aziendale (DSS)

Il Datore di Lavoro ha ampia libertà di strutturare il suo documento, tuttavia lo scopo di questo tutorial è anche quello di fornire alcune soluzioni praticabili. E' con questo spirito che si vuole proporre, esclusivamente dal punto di vista didattico, un modello di struttura del documento che faccia una sintesi e che permetta l'avvio in azienda di una corretta tenuta delle evidenze documentali.

DSS - Parte I: SGSL o MOG

La parte prima del DSS è costituita dal Sistema di gestione Sicurezza sul lavoro (SGSL) o da un idoneo Modello Organizzativo di Gestione (MOG). Il SGSL rappresenta il “regolamento aziendale della sicurezza sul lavoro” e, sulla base della politica aziendale della sicurezza, deve regolamentare tutti i processi necessari per la corretta applicazione, all’interno dell’azienda, delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il SGSL individua il Datore di Lavoro, i Dirigenti, i Preposti ed i Lavoratori ed attribuisce ad ogni figura obblighi e compiti.

I contenuti del SGSL sono i seguenti:

1) definizioni dello scopo del Documento e della politica di sicurezza aziendale, modalità operative per l’avvio, la verifica ed il riesame del SGSL.

2) definizioni necessarie per identificare un linguaggio comune e comprensibile, che integrano, ove necessario, le definizioni di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e sue modifiche ed integrazioni. Sono da riportare tutte le ulteriori definizioni utili e necessarie allo scopo.

3) definizione della organizzazione aziendale della salute e sicurezza e identificazione delle attività aziendali legate alla sicurezza. Occorre vengano correttamente individuati tutti i soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale coinvolti nel processo produttivo, dalla concezione alla concretizzazione e di supporto ai processi produttivi.

3) procedure per la rilevazione degli infortuni

4) le procedure di controllo revisione ed aggiornamento delle misure di tutela

5) le procedure per l’individuazione, l’acquisto, la fornitura, il controllo ed il reintegro dei Dispositivi di Protezione Individuale

6) le Procedure di controllo e verifica da parte del Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto

7) le procedure di controllo delle attività di approvvigionamento

8) le procedure di scelta, acquisto, collaudo, accettazione, controllo, gestione e manutenzione di macchine ed attrezzature

9) le procedure per l’identificazione dei luoghi di lavoro, l’acquisizione di nuovi luoghi, la gestione tecnica dei luoghi, la gestione dell’accesso ai locali interdetti o con rischi particolari

10) le procedure per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori

11) le procedure per l’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori

12) le procedure generali per la gestione della emergenza sanitaria

13) le procedure generali per la gestione della emergenza antincendio

14) le procedure per appalti di lavori, forniture e servizi

15) procedure per la gestione di forme atipiche di contratti quali stages, convenzione con associazioni di volontariato, ecc.

16) le procedure per la tutela della maternità

17) le procedure per la gestione di lavoratori minorenni

18) le procedure contro la violenza e molestia nei luoghi di lavoro

19) le procedure per il controllo dello stress nel luogo di lavoro

20) le procedure per il controllo la verifica ed il riesame del sistema di gestione

21) Eventuali ulteriori procedure necessarie

22) eventuali procedure sanzionatorie

Sono allegati del SGSL:

1) l’organigramma aziendale

2) Scheda identificativa del Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS

3) Elenco degli addetti con il proprio ruolo aziendale, luogo e mansione (elenco dei lavoratori, dirigenti, preposti)

4) Elenco delle attività aziendali della sicurezza e dei relativi Dirigenti (in ogni azienda saranno da identificare le attività legate alla sicurezza ed i relativi responsabili – dirigenti)

5) Elenco delle Mansioni omogenee e delle mansioni specifiche con la relativa analisi del ciclo lavorativo. L’analisi del ciclo lavorativo deve essere tale da poter identificare i rischi del lavoratore a cui sarà assegnata la mansione. La mansione di cui viene analizzato il ciclo lavorativo è detta “Mansione Specifica” e dall’analisi del ciclo lavorativo si potranno desumere un “gruppo di rischi” della mansione. Le mansioni specifiche che rappresentano gruppi di rischi simili saranno raggruppate in “Mansioni Omogenee”. Queste ultime saranno oggetto di valutazione dei rischi.

6) Elenco dei luoghi di lavoro completi di una loro sommaria descrizione. La descrizione del luogo deve essere tale da poter desumere i rischi del luogo. Per ogni luogo di lavoro sarà da redigere un documento di valutazione dei rischi.

7) Documento di Analisi degli Infortuni

Gli allegati di cui sopra sono da considerarsi documenti dinamici e sono aggiornati in seguito a variazioni.

DSS - Parte II: Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il DVR viene redatto per ogni singolo luogo di lavoro e per ogni singola mansione omogenea. Ogni singolo DVR è strutturato per schede di rischio. Ogni Scheda di Rischio contiene:

1) l’individuazione e l’analisi del rischio

2) la valutazione del rischio

3) tutte le misure preventive e protettive atte a eliminare o ridurre i rischi ovvero quelle necessarie per mantenere idonei rischi presenti già accettabili

4) la valutazione del rischio residuo

Le singole schede di rischio, a seconda dei casi potranno essere “schede di rischio generico” ovvero “schede di tipo procedurale”. Le schede di rischio sono da elaborare sia per quanto riguarda i rischi non accettabili, sia per quanto riguarda i rischi accettabili. In quest’ultimo caso le misure preventive e protettive saranno quelle atte a mantenere lo stato di accettabilità del rischio. Le schede di rischio dei luoghi di lavoro contengono le misure di prevenzione e protezione necessarie e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro.

Sono allegati al documento di valutazione dei rischi dei luoghi di lavoro:

1) il Documento di Valutazione del Rischio Incendio contenente l’analisi del rischio incendio dell’unità produttiva o del singolo luogo di lavoro e la definizione della classe di rischio

2) Il Documento di valutazione dei rischi legati alle atmosfere esplosive

3) Il Documento che raccoglie tutte le risultanze delle indagini e misurazioni ambientali effettuate e riguardanti il luogo di lavoro

4) Altri Documenti di valutazione ritenuti necessari dal Datore di Lavoro che riguardano i luoghi di lavoro

Sono allegati al documento di valutazione dei rischi delle mansioni:

1) il Documento di Valutazione dello Stress – Lavoro correlato

2) il Documento di valutazione del rischio rumore da effettuarsi per ogni ciclo lavorativo delle mansioni specifiche

3) il Documento di valutazione del rischio vibrazioni da effettuarsi per ogni ciclo lavorativo delle mansioni specifiche

4) il Documento di valutazione del rischio chimico

5) altri Documenti di valutazione ritenuti necessari dal Datore di Lavoro

6) il Documento dell'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale della mansione riportante l’elenco dei dispositivi di protezione individuali pertinenti e da utilizzare a fronte di ogni singolo rischio individuato nella mansione

7) il Documento dei Dispositivi di Protezione Individuale della mansione necessari allo svolgimento della mansione

DSS - Parte III: l'Elenco dei DPI Aziendali

Tale documento riporta l’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale dell’azienda con le caratteristiche tecniche che devono possedere i singoli dispositivi

DSS - Parte IV: Il Documento delle misure di Miglioramento

Il Documento delle misure di miglioramento proposte dal Datore di Lavoro deve contenere:

1) l'identificazione della misura di miglioramento

2) l'eventuale localizzazione della misura di miglioramento

3) i tempi per l’attuazione delle misure di miglioramento

4) il costo presunto della misura di miglioramento

DSS - Parte V: I Piani di emergenza ed evacuazione

Tali documenti saranno da redigersi principalmente per luoghi di lavoro e, comunque coordinati fra loro all’interno della singola unità produttiva.

DSS - Parte VI: Il Programma della Informazione e Formazione

Il Programma della Formazione è un documento dinamico, costantemente aggiornato che contiene l’elenco annuale dei corsi di formazione necessari ai lavoratori della scuola. Il programma di formazione è storicizzato nel senso che viene mantenuto copia dei vari programmi annuali.

Sono allegati del Programma di formazione:

1) i verbali di informazione

2) le cartelle di ogni singolo lavoratore con riposte all’interno gli attestati di formazione

3) i certificati cumulativi di formazione dei lavoratori rilasciati dai docenti del corso di formazione

4) i registri dei corsi di formazione

DSS - Parte VII: Il Programma di addestramento

Il Programma di addestramento è un documento dinamico, costantemente aggiornato che contiene l’elenco annuale delle sessioni di addestramento necessarie ai lavoratori

Sono allegati del Programma di addestramento:

1) le cartelle di ogni singolo lavoratore con riposte all’interno i verbali di addestramento

2) I certificati cumulativi di addestramento dei lavoratori rilasciati dagli addestratori

Nel caso i cui non risulti necessario l’addestramento la presente Parte 7 è sostituita da una dichiarazione del Datore di Lavoro di insussistenza di rischi che prevedano l’obbligo di addestramento

DSS - Parte VIII: Il Protocollo Sanitario

Il Protocollo Sanitario è un documento redatto dal Medico Competente e contiene i seguenti elementi per ogni mansione specifica:

1) elenco dei rischi che determinano la sorveglianza sanitaria

2) periodicità della visita medica

3) periodicità di ogni singolo accertamento sanitario necessario al Medico Competente per formulare il Certificato di Idoneità alla mansione.

Sono allegati del protocollo sanitario:

1) le cartelle di ogni singolo lavoratore con riposte all’interno i certificati di idoneità alla mansione

2) le nomine del Medico Competente

Nel caso i cui non risulti necessaria la Sorveglianza sanitaria la presente Parte 8 è sostituita da una dichiarazione del Datore di Lavoro di insussistenza di rischi che prevedano l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

DSS - Parte IX: Il Protocollo degli agenti chimici e/o biologici

Il Protocollo degli agenti chimici e/o biologici è un documento contenente l’elenco degli agenti chimici e/o biologici utilizzati.

Per ogni agente chimico e/o biologico utilizzato sono da indicare i tempi di utilizzo, i luoghi di utilizzo ed i necessari dispositivi di protezione individuale

Sono allegati del protocollo:

1) Le schede di rischio dei singoli agenti chimici e biologici

In assenza di utilizzo di agenti chimici e biologici la presente Parte 9 è sostituita da una dichiarazione del Datore di Lavoro di insussistenza di attività che comportino l’esposizione ad agenti chimici e/o biologici

Il DVR semplificato

Per le imprese con meno di 10 lavoratori è stato finalmente pubblicato il Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi per imprese con meno di 10 addetti

Conclusioni

Attenzione: Si ribadisce che non vi è alcun obbligo di redigere il Documento secondo questo schema e che tale schema è stato illustrato a soli scopi didattici al fine di avvicinare alla materia della salute e sicurezza sul lavoro chi vuole approfondire la materia in maniera la più semplice possibile

Attenzione: Si ribadisce che lo schema sopra riportato non deve essere considerato completo ma solo punto di partenza al fine della redazione di un corretto documento della propria azienda. L'eventuale adozione di tale schema è fatta nella consapevolezza che il datore di lavoro si assume la paternità dello schema assunto restando l'autore indenne da qualunque responsabilità derivante da errori od omissioni.

Nella prossima lezione parleremo della necessità di una corretta archiviazione documentale al fine di un uso pratico e corernte dei vari elementi del documento.

Per saperne di più consultare la sezione pubblicazioni.